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SCIA – Segnalazione Certificata di inizio attività per opere edilizie, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90 e s.m.i. e dell’art. VIII.8 del RUE 5.2

invio con autenticazione
compilazione e invio on line

In caso di impianti produttivi di beni e servizi il modulo e l'eventuale documentazione allegata vanno presentati TRAMITE SUAP ON LINE.

Denominazione procedimento
SCIA – Segnalazione Certificata di inizio attività per opere edilizie, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90 e s.m.i. e dell’art. VIII.8 del RUE 5.2
Responsabile del procedimento unico
Geom. Renato Miglio - U.O. SUAP tel. 0544.482402-482699
Descrizione procedimento

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 19 della legge 241/90 dal D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, entrate in vigore il 31 luglio 2010, e dal Dl 70/2011, conv. in L 106/2011, sono realizzabili con SCIA - gli interventi edilizi soggetti a DIA ai sensi della LR 31/02 e dell’art. VIII.8 del RUE 5.2 , compresi interventi di manutenzione straordinaria non realizzabili con Comunicazione di inizio lavori (CIL) ai sensi art. 6 DPR 380/01 lett. a), ed esclusi cambi d’uso senza opere da abitazione rurale a civile, che sono da effettuarsi con comunicazione ai sensi dell’art. 15, comma 9 del RUE 5.1.1, allegato A) , nei limiti e con le precisazioni indicate nel citato articolo di RUE.
Restano soggetti a DIA i soli interventi edilizi di nuova costruzione all’interno di strumenti urbanistici attuativi, di cui all’art. VII.8 comma 2 del RUE 5.2.

Ai sensi dell’art. 19 della L.241/90 nei casi in cui la legge preveda l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, con la esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

I lavori oggetto della SCIA possono essere iniziati dalla data di presentazione, e comunque entro un anno dalla stessa data.

In caso di carenza dei requisiti o presupposti richiesti dalla legge l’amministrazione competente può adottare, entro trenta giorni, un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

La SCIA ha validità tre anni dalla data di inizio lavori (art. VIII.9 co.3).

Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la Comunicazione fine lavori con presentazione di scheda tecnica descrittiva o, se dovuta, la Richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità (artt. IX.12 e IX.13 RUE).

Ufficio responsabile di istruttoria
Area: Area Economia e Territorio
Servizio: Sportello Unico Edilizia
Ufficio: Sportello Unico Edilizia
Indirizzo:

P.le Farini, 21

Operatore
Accettazione SCIA: Ufficio Accettazione e informazioni - Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 - Controllo SCIA: tecnico istruttore competente per zona, come indicato in dettaglio nella tabella in calce alla check list. Per Informazioni: 0544.482341 – 0544.482401 (nella fascia oraria dalle 8.30 alle 9.30 i tecnici dell’Ufficio Accettazione e informazioni risponderanno alle richieste di informazioni telefoniche con precedenza rispetto agli utenti presenti allo sportello; nel restante orario di apertura, dalle 9.30 alle 13.00, i tecnici daranno invece precedenza agli utenti presenti fisicamente allo sportello, e forniranno informazioni telefoniche solo compatibilmente con la gestione del pubblico presente in ufficio)
Tipologia di atto/provvedimento finale
SCIA
Requisiti del soggetto che presenta domanda di avvio del procedimento

Essere proprietario o avere altro titolo di legittimazione a richiedere il titolo edilizio ai sensi dell’art. VIII.2 del RUE 5.2

Costi