SCIA – Segnalazione Certificata di inizio attività per opere edilizie, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90 e s.m.i. e dell’art. VIII.8 del RUE 5.2


In caso di impianti produttivi di beni e servizi il modulo e l'eventuale documentazione allegata vanno presentati TRAMITE SUAP ON LINE.
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 19 della legge 241/90 dal D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, entrate in vigore il 31 luglio 2010, e dal Dl 70/2011, conv. in L 106/2011, sono realizzabili con SCIA - gli interventi edilizi soggetti a DIA ai sensi della LR 31/02 e dell’art. VIII.8 del RUE 5.2 , compresi interventi di manutenzione straordinaria non realizzabili con Comunicazione di inizio lavori (CIL) ai sensi art. 6 DPR 380/01 lett. a), ed esclusi cambi d’uso senza opere da abitazione rurale a civile, che sono da effettuarsi con comunicazione ai sensi dell’art. 15, comma 9 del RUE 5.1.1, allegato A) , nei limiti e con le precisazioni indicate nel citato articolo di RUE.
Restano soggetti a DIA i soli interventi edilizi di nuova costruzione all’interno di strumenti urbanistici attuativi, di cui all’art. VII.8 comma 2 del RUE 5.2.
Ai sensi dell’art. 19 della L.241/90 nei casi in cui la legge preveda l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, con la esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
I lavori oggetto della SCIA possono essere iniziati dalla data di presentazione, e comunque entro un anno dalla stessa data.
In caso di carenza dei requisiti o presupposti richiesti dalla legge l’amministrazione competente può adottare, entro trenta giorni, un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
La SCIA ha validità tre anni dalla data di inizio lavori (art. VIII.9 co.3).
Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la Comunicazione fine lavori con presentazione di scheda tecnica descrittiva o, se dovuta, la Richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità (artt. IX.12 e IX.13 RUE).
Servizio: Sportello Unico Edilizia
Ufficio: Sportello Unico Edilizia
P.le Farini, 21
Essere proprietario o avere altro titolo di legittimazione a richiedere il titolo edilizio ai sensi dell’art. VIII.2 del RUE 5.2
In caso di fabbricati residenziali:
In caso di impianti produttivi di beni e servizi:
