Effettuare una pesca o banco di beneficenza


Per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti una parte dei quali e' abbinata ai premi in palio.
Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di € 51.645,69.
Il promotore deve configurarsi quale ente morale, associazione e/o comitato senza fine di lucro, avente scopo assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi. Sono altresì consentite, senza l’obbligo di alcuna comunicazione, le pesche organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla L.2.1.1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle suddette manifestazioni locali dovrà essere presentata la comunicazione in argomento.
NOTA BENE: E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
Servizio: Sportello Unico per le Attività Produttive ed Attività Economiche
Ufficio: Attività ricettive e distributori carburanti - Via Mura di Porta Serrata 11
Via Mura di Porta Serrata 11
I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni devono darne comunicazione, almeno trenta giorni prima, all’Ispettorato Compartimentale del Monopolio di Stato di Bologna, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui e' effettuata l'estrazione, tramite modulistica predisposta dal Servizio Commercio, Artigianato e Pubblici Esercizi. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione devono essere comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
Un incaricato del Sindaco verifica la regolarità della manifestazione e redige un processo verbale sottoscritto anche dal rappresentante dell’ente organizzatore.
